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Linee guida in materia di circolazione e sosta autocaravan.

divieto sosta autocaravan

Circolazione e Sosta Autocaravan

Negli ultimi anni, l’uso degli autocaravan ha registrato un’impennata notevole. Questi veicoli, che incarnano lo spirito di libertà e avventura, rappresentano per molti l’epitome del viaggio su strada, offrendo un equilibrio unico tra comfort e mobilità.

Ma come ogni modalità di viaggio, anche il camperismo ha le sue regole. La circolazione e la sosta autocaravan sono regolamentate da specifiche norme che, se non osservate, possono trasformare un’esperienza liberatoria in una fonte di stress e possibili sanzioni.

Tuttavia, un’osservazione preoccupante emerge quando si considera l’approccio di alcune amministrazioni comunali. In vari comuni, si è registrato un fenomeno di restrizioni e divieti spesso eccessivi verso gli autocaravan, talvolta basati su interpretazioni errate della normativa vigente.

Non è raro imbattersi in ordinanze che, mal interpretando il concetto di autocaravan come mero autoveicolo, vanno oltre i limiti stabiliti dal Codice della Strada, come ad esempio l’articolo 185. Questa tendenza non solo genera confusione tra i camperisti, ma rischia di penalizzare una categoria di viaggiatori che, per sua natura, porta con sé valori di rispetto per l’ambiente e per le comunità che visita.

In questo contesto, il Ministero dei Trasporti è intervenuto in maniera decisiva. A seguito dei numerosi esposti ricevuti, che riflettono le crescenti preoccupazioni dei camperisti e di altri interessati, il Ministero ha riconosciuto l’urgenza di fornire una guida chiara e uniforme.

Pertanto, esercitando il potere conferitogli dall’art. 35 comma 1 del Codice della Strada, ha emesso una specifica direttiva. Questa direttiva non solo affronta le ambiguità interpretative, ma fornisce anche una serie di precisazioni dettagliate, destinate a guidare le Autorità Locali nell’applicazione corretta e uniforme della normativa in vigore.

Nel seguente articolo, esploreremo in dettaglio queste linee guida, armati di normative precise e attuali, offrendo una chiave di lettura essenziale per ogni appassionato camperista che desidera viaggiare nel rispetto delle leggi e in completa serenità, nonostante le sfide poste da interpretazioni erronee o restrizioni ingiustificate.

Chiarezza e norme

Intanto il Ministero fa un elenco delle considerazioni che riportiamo in modo esemplificato qui di seguito:

  1. Definizione di Autocaravan: Secondo l’art. 54 del Codice della Strada, un autocaravan è un autoveicolo con una speciale carrozzeria, attrezzato per trasportare e alloggiare al massimo sette persone, conducente incluso.
  2. Regolamentazione sulla Circolazione: Gli autocaravan, come previsto dall’art. 185, sono soggetti alla stessa normativa degli altri veicoli. Pertanto, possono circolare liberamente, rispettando le regole generali di circolazione.
  3. Regole di Sosta: Se un autocaravan soste sul suolo solo con le sue ruote, senza emettere deflussi e senza occupare più spazio del suo ingombro, non si considera come campeggio o attendamento (art. 185).
  4. Tariffe di Sosta: In aree dove la sosta o il parcheggio è a pagamento, gli autocaravan possono essere soggetti a tariffe maggiorate fino al 50% rispetto alle autovetture (art. 185).
  5. Divieto di Scarico: È proibito scaricare residui organici o acque su strade e aree pubbliche, se non in specifici impianti di smaltimento (art. 185).
  6. Igiene e Sicurezza: Nei regolamenti, vengono definiti i criteri per realizzare impianti igienico-sanitari in aree attrezzate per autocaravan o nei campeggi (art. 378).
  7. Regolamentazione Locale: Le autorità locali possono emettere specifiche ordinanze relative alla circolazione degli autocaravan, basate su motivazioni precise e indicate attraverso segnali stradali (art. 5).
  8. Restrizioni e Divieti: L’ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni specifiche, sia temporanei che permanenti (art. 6). Questo include divieti o limitazioni alla sosta e al parcheggio.
  9. Regolamentazione nei Centri Abitati: All’interno dei centri urbani, i comuni hanno l’autorità di stabilire aree di parcheggio (art. 7) e possono anche definire zone in cui la sosta è soggetta a pagamento.
  10. Aree Attrezzate: I comuni hanno la possibilità di istituire specifiche aree attrezzate dedicate agli autocaravan, come menzionato nell’art. 185 (art. 7).

Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta autocaravan nell’ambito del proprio territorio.

Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza dì ostacoli atti a giustificarli.

La segnaletica, indispensabile!

Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 {regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale.

A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti, nei confronti degli autoveicoli in argomento.

Gìà con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo autocaravan e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali;

  • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a lutti gli altri autoveicoli:
  • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
  • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo ì residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. ‘
  • la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.

Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel nuovo Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) ai 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

Analizzando nel dettaglio alcune delle motivazioni concrete che hanno dato luogo ad ordinanze di pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasponi ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.

Divieti di circolazione: illegittimi?

Per la questione dei divieti di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica: Il concetto dì ordine pubblico che, come noto, è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale”.

Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.

Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di ””tutela dell’ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”.

In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica,

Í! Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “… abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d’acque nere e bianche sulla pubblica via”,ovvero “di prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito dì liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi”.

Anche in questo caso il Ministero fa notare tuttavia, che spesso le ordinanze urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono esito riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare i! provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’ari. 15, comma 1. lett f) e g) dei Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2. 3 e 4.

Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una nonna, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: ” è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Talvolta viene addotto a sostegno dì provvedimenti dì sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan (secondo noi potrebbero impegnare il tempo a studiare una nuova area sosta camper invece che perder tempo in simili disquisizioni!).

Campeggio o sosta?

Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all’art. 185 del Codice delta strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.

La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S.. laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via. tale condotta deve essere sanzionata.

L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 dei Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).

E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere dì intervenire per limitare» reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce dei primo comma dell’art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”

Pertanto, nel caso dì autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un’eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.

Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.

Codice della Strada: Articolo 185

Cosa dice la normativa sosta autocaravan? Al sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l'”autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.

Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli dì sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.

E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.

Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.

Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc..

Un’ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).

Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.

In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non. effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.

Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le amministrazioni locali, il Ministero ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio ne! caso dì presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando tuttavia al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.

Col buon senso si ottiene tutto!

Se siete arrivati fino a questo punto vi ringraziamo e vi ricordiamo di utilizzare sempre buon senso, evitando comportamenti che potrebbero risultare dannosi per voi, per la comunità e per l’ambiente. I camperisti sono sempre stati messaggeri di libertà e rispetto, continuiamo a tenere alti i nostri valori nel rispetto reciproco e delle normative vigenti. Buona sosta libera a tutti!

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